
In caso di vizi dell’immobile preso in locazione la normativa di riferimento va cercata nell’art. 1578 c.c. (“Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili“) e nell’art. 1579 c.c. (“Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa“).
Sul punto si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Rimini che rileva che, a prescindere da qualsiasi pattuizione volta a circoscrivere la responsabilità del locatore, i rimedi approntati dal legislatore in caso di vizi intrinseci all’immobile sono tassativamente due, ossia la risoluzione contrattuale e la proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto a titolo di canone. Non è invece consentito il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ordinare al proprietario di eliminare i vizi.