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RIMEDI IN CASO DI VIZI DELL’IMMOBILE LOCATO

RIMEDI IN CASO DI VIZI DELL’IMMOBILE LOCATO

da Studio Legale Magosso Verdino / giovedì, 30 Maggio 2019 / Pubblicato il Law
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In caso di vizi dell’immobile preso in locazione la normativa di riferimento va cercata nell’art. 1578 c.c. (“Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili“) e nell’art. 1579 c.c. (“Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa“).

Sul punto si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Rimini che rileva che, a prescindere da qualsiasi pattuizione volta a circoscrivere la responsabilità del locatore, i rimedi approntati dal legislatore in caso di vizi intrinseci all’immobile sono tassativamente due, ossia la risoluzione contrattuale e la proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto a titolo di canone. Non è invece consentito il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ordinare al proprietario di eliminare i vizi.

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