
La sentenza della Corte di Cassazione n. 10819/19 ha precisato che art. 139 co. 2 Dlgs 209/2005, come modificato dall’art. 32 co 3-ter e 3 quater DL 1/2012, convertito con L. 27/2012 (che prevedeva che il danno alla persona per lesioni di lieve entità poteva essere liquidato solo a seguito di riscontro medico legale da cui risultasse “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”) deve essere interpretato nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede; ma di non ignorare che sono possibili casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, mediante le quali dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili.
Cass.-n.-1081919