È responsabile l’ecografista che diagnostica una normalità morfologica quando, in realtà, gli strumenti a sua disposizione non gli consentono una visione del feto nella sua interezza, in quanto è preciso obbligo del medico informare la futura madre della possibilità di ricorrere a centri più specializzati.
Questo è quanto ha precisato la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 30727/19) che ha tratto origine da un caso in cui i genitori avevano chiamato in causa l’ecografista che non aveva diagnosticato una malformazione al volto del figlio, in quanto al momento dell’ecografia il feto era girato e dunque non poteva essere visto in modo chiaro. In particolare, la Corte richiama la responsabilità del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, II co. C.c., deducendo che in caso di pazienti con sintomi aspecifici, il medico è obbligato a prendere in considerazione tutti i possibili significati, senza trascurarne nessuno, e a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. Pertanto, nel caso di specie, non avendo avuto la possibilità di considerare tutte le possibili patologie, non potendo esaminare il feto nella sua interezza, avrebbe dovuto informare la paziente della possibilità di ricorrere a centri con un più elevato livello di specializzazione.