
Lo svolgimento delle assemblee di condominio deve riteresi, al momento attuale, pienamente legittimo.
Già infatti prima dell’ultimo intervento normativo in materia, le assemblee di condominio non rientravano nel novero delle riunioni vietate, in quanto aventi connotazione eminentemente economica: si consideri infatti che esse svolgono un importante ruolo nella filiera dei servizi di fornitura di energia elettrica, edilizia, approvigionamento idrico, configurandosi, pertanto, come necessarie per assicurare la vivibilità e la prosecuzione del funzionamento dei condomini stessi.
Tale situazione ha trovato conferma nell’ultimo D.P.C.M., entrato in vigore il 14 gennaio 2021, ove è espressamente consentito lo svolgimento delle riunioni private, addirittura in presenza, essendone solo fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza.
Risulta infatti possibile, a seguito della modifica dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, avvenuta ad opera dell’art. 5 bis comma 1 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in legge 27 novembre 2020 n. 159, previo consenso della maggioranza dei condòmini, che l’assemblea si svolga in video conferenza, riducendo così fortemente l’esposizione dei condomini al rischio di contagio. Tale possibilità, essendo prevista da una norma di legge, prevale su qualsiasi disposizione per la convocazione dell’assemblea prevista dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale.
In alternativa, per la convocazione delle assemblee in presenza, rimane sempre necessaria l’adozione delle precauzioni sul distanziamento, e dei dispositivi di protezione e di disinfezione.
L’amministratore di condominio e il proprietario che viene nominato presidente dell’assemblea devono, tuttavia, essere consapevoli che, nel caso di contagio, devono rendere conto di aver condotto la riunione in presenza nel modo dovuto.