Negli ultimi mesi le indicazioni dell’Aifa sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca sono cambiate più volte: dapprima veniva autorizzato solo per soggetti di età compresa entro i 55 anni, poi sospeso in attesa del parere dell’Ema (European Medicines Agency) dopo alcuni episodi di trombosi, quindi raccomandato per gli over 60. L’Aifa stessa è arrivata ad indicare/consigliare il farmaco per i più giovani ritenendo “un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA (Pfizer o Moderna) nei soggetti più anziani e/o più fragili” e “un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide”. Poi invece le cose sono cambiate e il vaccino in questione viene raccomandato per i soggetti over 60 dal Ministero della Salute: “sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell’elevata mortalità nelle fasce di età più avanzate si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni. Chi ha già ricevuto una prima dose Vaxzevria, può completare il ciclo col medesimo vaccino”. Successivamente, l’Aifa ha precisato anche che “la sicurezza della somministrazione di AstraZeneca nei soggetti di età inferiore a 60 anni rimane un tema ancora aperto e sul quale vi sono margini di incertezza”.
È dunque evidente che in merito all’utilizzo dl sopraindicato vaccino, a differenza degli altri impiegati, si sia generata una confusione a livello informativo da parte dello Stato ed, in particolare, del Ministero della Salute. Tale situazione può aver determinato o determinare nei soggetti che hanno ricevuto una o due dosi, oppure la cosiddetta vaccinazione eterologa, uno stato di stress e paura, un patema d’animo che può costituire un danno risarcibile. Detto danno morale deve essere certificabile, ovvero supportato da documentazione medica del curante o dello psicologo e, solo in questo caso, potrà dare diritto a chi lo ha sofferto di agire in sede amministrativa (TAR) o in sede civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Le azioni non saranno nei confronti della ditta farmaceutica produttrice del vaccino, ma nei confronti dello Stato italiano ed in particolare del Ministero della Salute per aver dato le indicazioni discordanti sopra indicate.
Resta inteso che chi ha subito danni biologici, permanenti o temporanei, potrà agire in sede civile secondo le regole ordinarie in ambito di responsabilità medica, per il risarcimento degli stessi, sulla base della documentazione medica e della relazione medico legale che verrà elaborata.
Si ricorda infine l’indennizzo previsto dalla Legge 201/92 a carico dello Stato per essere stato sottoposto a vaccinazione da cui è derivata la menomazione psicofisica permanente.
In entrambi i casi sopra indicati, trattandosi di danno biologico, l’azione potrà essere esperita a prescindere dal vaccino ricevuto, non essendo collegato alla contraddittorietà di indicazioni cui si accennava prima.
Chiarita e ribadita l’importanza della campagna vaccinale, si sono voluti sopra illustrare i rimedi in caso di danno sofferto in conseguenza della vaccinazione.