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INDENNIZZO PER CHI RIPORTA DANNI PERMANENTI IN CONSEGUENZA DEL VACCINO ANTI SARS-COV2

INDENNIZZO PER CHI RIPORTA DANNI PERMANENTI IN CONSEGUENZA DEL VACCINO ANTI SARS-COV2

da Studio Legale Magosso Verdino / lunedì, 14 Febbraio 2022 / Pubblicato il News

Il Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio allo scopo di aiutare le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, si è occupato anche dello stanziamento di fondi per 50 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di chi ha subito lesioni o menomazioni permanenti a causa del vaccino anti Covid. In particolare, ha previsto l’introduzione all’interno della Legge 210/92 (norma di riferimento per danni da vaccinazioni) di un articolo che prevede che l’indennizzo spetti “alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

Come si propone la domanda

Innanzitutto, sarà necessario provare di aver subito lesioni così gravi da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, e provare che il danno subito è stato conseguenza del vaccino somministrato.

In presenza di questi presupposti, la domanda dovrà essere presentata alla propria Regione di residenza, inviando la documentazione alla ASL regionale di competenza del territorio in cui il cittadino risiede. Il termine per la presentazione è di tre anni da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno; in caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi possono presentare domanda entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.

La ASL, ricevute la domanda e la documentazione necessaria, avvierà l’istruttoria verificando la completezza di quanto inviato dal cittadino. Successivamente invierà la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera che convocherà il cittadino per la visita.

Infine, la CMO confermerà o meno l’esistenza del nesso causale tra il danno ricevuto dal cittadino e il vaccino Covid, la gravità dello stesso e la tempestività della domanda, in un verbale che verrà inviato all’interessato. In caso di rigetto sarà possibile, entro 30 giorni, fare ricorso al Ministero della Salute.

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