La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 4571/2023) si è occupata del caso di un meccanico che, andando al lavoro, veniva investito da un’auto e riportava gravi lesioni ed in particolare, l’amputazione del piede sinistro. Al momento del sinistro aveva un figlio di quattro anni e uno non ancora nato, ma già concepito.
Ebbene, la Corte ha ritenuto che anche il figlio non ancora nato avesse diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle menomazioni subite dal padre e che avrebbero inciso sul loro rapporto una volta venuto al mondo.
La Corte ha, infatti, specificato che “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente”.
Si tratta, dunque, di un danno proprio del famigliare che può essere dimostrato ricorrendo alle presunzioni, poiché l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del famigliare.