
La Riforma Cartabia, prevista dal D.Lgs. 149/2022 ha introdotto, tra le varie modifiche, alcune novità che riguardano il ruolo dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione condominiale.
Sono stati ampliati i poteri dell’amministrazione di condominio il quale, a decorrere dal 30 giungo 2023, sarà legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza dover ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea condominiale: ciò ai fini di una semplificazione nello svolgimento del procedimento e di una riduzione della durata dello stesso.
Si legge infatti nel nuovo art. 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:”L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
L’assemblea condominiale verrà quindi interpellata in un secondo momento, per deliberare, e quindi decidere in ultima istanza, sulla proposta conciliativa formulata dal mediatore o nel caso in cui tra le parti emerga la possibilità di giungere ad un accordo di conciliazione.
Con l’auspicio che ciò sia di aiuto nella gestione dei problemi condominiali il cui rapido riscontro è già parte della risoluzione.