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Opposizioni a sanzioni amministrative

Opposizioni a sanzioni amministrative

Lo studio offre assistenza per la stesura dei ricorso avverso le sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità e affini, sia avanti al prefetto sia avanti al Giudice di Pace.

Il cittadino cui viene contestata o notificata un 'infrazione al Codice della Strada e conseguentemente comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ha infatti a disposizione due modalità alternative per proporre ricorso alla competente autorità e far valere così le proprie ragioni.

RIcorso al Prefetto

Deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione al Prefetto del luogo cui appartiene l'ente accertatore, sempre che non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Prefetto entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso deve pronunciare la propria decisione, con la quale può:
- respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento di una somma pari al doppio della somma originaria più spese. Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni. L’Ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni mentre il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.
- accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l'archiviazione.
Nel caso in cui il Prefetto non abbia disposto entro 120 giorni l il ricorso si considera accolto.

Ricorso al Giudice di Pace:

In alternativa al ricorso al Prefetto, e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, è possibile proporre il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il ricorso si propone entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Viene richiesto il pagamento del contributo unificato e dei diritti in misura proporzionale al valore del ricorso.
L'ooposizone non sospende l'esecuzione del procedimento salvo che il Giudice disponga diversamente.
Se il Giudice di Pace conferma la violazione accertata, può stabilire che l'importo della sanzione sia fissato nel minimo obbligatorio, anziché essere raddoppiato, come avviene in caso di mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto.
Si può, altresì, optare per proporre il ricorso amministrativo e, successivamente, proporre ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa a conferma della sanzione opposta. Anche in quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Giudice di Pace è quello di trenta giorni dal momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

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