IQuesto il contenuto di una recente sentenza della Corte di Appello di Catania (23 aprile 2019 n. 924), che ha richiamato peraltro un già consolidato orientamento delle Sezioni Unite in virtù del quale viene ritenuto pacifico che la mancata convocazione di uno dei comproprietari in assemblea condominiale comporta un vizio di annullabilità della delibera assembleare adottata in tale sede.
Grava, perciò, sull’amministratore l’onere di aggiornare l’anagrafe dei condomini accertando quale sia il regime patrimoniale tra i coniugi, onde far pervenire ai medesimi le rispettive convocazioni.
Non basta infattti ad evitare l’annullabilità né “l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente e la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo (in quanto, a norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c.,”l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e l’avviso di convocazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”), né l’avvenuta partecipazione del predetto coniuge all’assemblea condominiale (in quanto egli non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta[…])”.
Annullamento che, comunque, può essere richiesto solo dalla parte nei cui confronti è stabilito dalla legge, e quindi nel caso di specie, da parte del coniuge comproprietario non regolarmente convocato.