
In caso di errore medico che abbia determinato un danno, anche solo parzialmente invalidante, i parenti del danneggiato hanno diritto al risarcimento del danno derivante dal dolore per la menomazione del proprio caro, nonché dal peggioramento della qualità della vita conseguente alla necessità di prestare assistenza. A nulla rileva che l’assistenza sia prestata da una sola o più persone. Questo è quanto recentemente affermato dalla sentenza n. 28220/19 della Corte di Cassazione, che ha altresì precisato che la prova può essere desunta anche solo dalla gravità del danno, purché indicata nell’atto introduttivo del giudizio. E riprendendo un precedente del 2017, ha ribadito che “deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato“.