Il Giudice di Pace di Vigevano con la sentenza n. 275/19 ha accolto il ricorso di un conducente cui era stata notificata una multa per eccesso di velocità ex art. 142, co. 8, Codice della Strada. La velocità era stata rilevata da un apparecchio “Velocar” che, come è emerso in corso di causa, non era stato debitamente omologato, come dovrebbe essere secondo il regolamento di attuazione del Codice della Strada. In detto Regolamento si precisa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il singolo tipo di macchinario e la fabbrica costruttrice ha l’obbligo di costruire tutti gli apparecchi identici a quello approvato. Quindi, le apparecchiature devono essere sottoposte a procedure di omologazione, ovvero procedure più stringenti rispetto all’approvazione, volte all’accertamento della rispondenza dell’apparecchio alle prescrizioni del regolamento.
In conclusione, qualora vi sia l’approvazione, ma non l’omologazione dell’autovelox, la multa deve essere dichiarata illegittima.