La Cassazione con ordinanza n. 1151/2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere tra Equitalia e un contribuente poiché l’art 4 del decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 prevede che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati.
Ha inoltre precisato che non è necessario il provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione. “Trattasi infatti di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell’effetto sostanziale dell’estinzione del debito”.
Lo stralcio si applica ai debiti tributari (ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto) nonché alle multe stradali elevate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.