La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24165/2019, riportandosi a quanto disposto dalla pronuncia n. 40256/2018 delle Sezioni Unite, ha ribadito come a seguito della depenalizzazione realizzata dal d.lgs. n. 7/2016, il falso in assegno circolare assegno non costituisce più un reato, ma solamente un illecito civile.
In merito a tale fattispecie, infatti, si erano pronunciate le Sezioni Unite della medesima Corte che, con la sentenza n. 40256/2018, avevano affermato che: “in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 del c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 del c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazionedell’ assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata”.
Secondo le Sezioni Unite infatti, la ratio sottesa all’ art. 491 del c.p. “è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati neltitolo”.
Poichè gli assegni circolari sono, di regola, non trasferibili, la non trasferibilità dell’assegno, lo immobilizza in capo al beneficiario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.
Ne consegue la tarsformazione del reato di falso in assegno circolare in illecito civile, a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.