Questo il contenuto dell’ordinanza n. 7743 dell’ 8 aprile 2020, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno, per i nipoti, di essere risarciti, iure proprio, del danno subito a causa della morte dei propri nonni, con specifico riguardo al caso in cui la loro morte sia avvenuta in conseguenza di un’ipotesi di responsabilità medica.
La questione traeva origine dalla vicenda che vedeva come protagonisti alcuni nipoti, i quali, dopo aver perso la propria nonna in seguito ad un intervento chirurgico che le aveva causato una perforazione intestinale, avevano citato in giudizio l’Azienda Sanitaria in cui aveva avuto luogo detto intervento, al fine di sentir accertare la responsabilità dei medici che si erano occupati della donna e di ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, sia iure proprio, sia come eredi della defunta.
Con tale decisione la Cassazione ha, dunque, chiarito che il nipote ha diritto ad essere risarcito per la perdita del nonno, anche se non convivente con il medesimo, una volta provate l’effettività e la consistenza del vincolo parentale esistente.
Il rapporto di convivenza, quindi, non deve essere più ritenuto un requisito indispensabile per l’esistenza del danno parentale, ma può costituire un elemento probatorio utile, insieme ad altri, a dimostrare l’ampiezza e l’intensità del vincolo affettivo che è stato leso, e conseguentemente a determinare l’entità del danno che deve essere risarcito.