
Il caso nasce da un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore che molti anni prima acquista un divano, optando per un pagamento rateale. Pertanto, il negoziante fa sottoscrivere all’acquirente i moduli predisposti dalla Finanziaria, nei quali è compresa l’apertura di una linea di credito mediante carta revolving. Si tratta di una carta grazie alla quale il cliente ha a disposizione una somma di denaro da utilizzare a piacere, in un’unica volta o in più occasioni, che può restituire con comodi rimborsi mensili. Quando la usa la sua disponibilità diminuisce, ma si ripristina automaticamente a ogni rimborso di rata. Ogni rata comprende una quota capitale e una quota interessi. La quota capitale va a ripristinare il credito disponibile ma la quota interessi, per effetto di un complesso meccanismo moltiplicatore mensile, determina una spirale difficile da controllare.
Tornando al nostro consumatore, egli utilizza la carta per diversi anni, con l’applicazione di importanti tassi di interesse che nel tempo fanno maturare un debito nei confronti della Banca. Decide quindi di saldare il dovuto e restituire la carta, ma la Banca richiede ulteriori pagamenti, che sfociano in un decreto ingiuntivo.
Gli avvocati Magosso e Verdino oppongono il decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni in merito alla nullità del contratto sotto molteplici profili. Finalmente la sentenza dello scorso 25 marzo del Giudice di Pace di Padova conclude la vicenda, dichiarando la nullità del contratto relativo alla carta di credito revolving, poiché trattasi di “un’attività di credito complessa e onerosa” integrante servizio di attività finanziaria che, in quanto tale, non può essere esercitata dal negoziante al momento della vendita del bene (nella fattispecie un divano).
La sentenza risulta molto importante per la tutela dei consumatori che spesso, inconsapevolmente, si trovano di fronte a contratti ben diversi e molto più onerosi rispetto a quelli che credono di sottoscrivere.