
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7361/19, “la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento”.
Pertanto, in caso di incidente dovuto alla presenza di olio sulla strada l’ente gestore (Comune, Provincia…) deve dimostrare che la macchia si sia verificata in un tempo così recente da non aver avuto il tempo materiale per poter intervenire. Solo in questo caso l’automobilista non potrà essere risarcito dei danni trattandosi di caso fortuito. Diversamente, avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni a norma dell’art. 2051 c.c.