In relazione allle materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria, si registra sempre più la tendenza dei tribunali di merito a ritenere necessario, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, che le parti dimostrino di aver proceduto ad un tentativo effettivo di mediazione.
Non viene cioè ritenuto sufficiente che le parti del futuro eventuale giudizio partecipino al solo incontro di programmazione manifestando in quella sede la propria indisponibilità, senza iniziare un confronto vero e proprio, in ottica conciliativa, anche nel merito delle questioni oggetto della causa.
Così il Tribunale di Firenze, nella sentenza dell’8.5.2019, addirittura in aperto dissenso rispetto a quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8473/2019), che ha concluso per la improcedilibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 2 e comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010.