
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze evidenzia che l’art. 1136 c.c. stabilisce che “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione” ed anche l’attuale art. 66 disp. att. c.c. prevede che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti poiché non ritualmente convocati“. Pertanto, alla luce di tali disposizioni è sicuramente annullabile la delibera presa all’esito di una convocazione irrituale. Nessuna prova deve essere fornita dal condomino che impugna al delibera “atteso che tale pregiudizio è in re ipsa e consiste nel fatto che a costei è stato impedito di partecipare all’assemblea condominiale, di esprimere in quella sede le proprie ragioni e, quindi, concorrere con il proprio voto alla formazione della volontà assembleare“. Neppure è rilevante il fatto che il condomini non dimostri di essersi recato nel luogo stabilito per la convocazione.