La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 14471/2022 del 16.2.2022 si è pronunciata sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei parenti del paziente danneggiato (o deceduto), quando invocano il risarcimento di danni subiti iure proprio, affermando la natura extra contrattuale della stessa.
“E’ pacifico, infatti, che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un parente danneggiato o deceduto è qualificabile come extracontrattuale”.
La struttura sanitaria, dunque, è responsabile contrattualmente solo verso il pazientenon verso i parenti.
Pertanto, i congiunti devono tener presente che non possono avvalersi del termine di prescrizione di 10 anni previsto per la responsabilità sanitaria di tipo contrattuale dovendo, invece, chiedere il risarcimento dei danni da loro subiti nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni.