In una recente sentenza la Corte d’Appello di Venezia si è occupata della richiesta di risarcimento danni formulata da un condomino che, nel parcheggio antistante al proprio condominio, scendendo dalla propria auto, inciampava in un moncone di un dissuasore di parcheggio di pertinenza di un’area di sosta adiacente.
Il pedone citava in giudizio il proprietario dello stallo di parcheggio lamentando la mancata manutenzione dello stesso. La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la richiesta risarcitoria ritenendo che con un comportamento attento e diligente, il danneggiato avrebbe potuto evitare di inciampare nel moncone, nell’occasione per di più visibile e comunque noto al pedone, essendo a conoscenza, da tempo, dello stato dei luoghi
Riprendendo una consolidata giurisprudenza sul punto, la Corte rilevava che la responsabilità da cose in custodia è, dunque, esclusa quando il fatto dipende esclusivamente dal comportamento negligente del danneggiato.