
La norma di riferimento è il Decreto Legge 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.
In tale normativa il monopattino elettrico viene equiparato alla bicicletta, pertanto per essere utilizzato non richiede né la patente di guida né il patentino. Inoltre, trattandosi di un velocipede, non deve essere obbligatoriamente accompagnato da un’assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione, a differenza delle automobili e dei ciclomotori, e non ha bisogno della targa. I servizi di sharing dei monopattini hanno, invece, l’obbligo di copertura assicurativa
A partire dal 1 gennaio 2024 sarà introdotto l’obbligo di dotazione di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop).
Queste le regole fondamentali per ilconducente:
– deve aver compiuto 14 anni;
– deve indossare il casco omologato, se hanno l’età compresa tra i 14 e i 18 anni;
– deve rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
– non può trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
– deve avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani;
– può segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione;
– deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità.
I monopattini possono circolare:
– sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h;
– nelle aree pedonali;
– sui percorsi pedonali e ciclabili;
– sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
– di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.
I monopattini non possono circolare:
– sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;
– sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
– contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
Sosta:
– è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
Sanzioni:
Le sanzioni previste per l’inosservanza delle suddette regole sono esclusivamente economiche, salvo la confisca del monopattino prevista a partire dal 1° gennaio 2024 se lo stesso non sarà dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.