
La materia è disciplinata dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento Europeo che, in caso di cancellazione del volo, prevede un indennizzo per i passeggeri coinvolti, a meno che:
1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
2) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
3) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto”.
Tuttavia la compagnia aerea non è tenuta a pagare alcun indennizzo se prova che la cancellazione del volo è dovuta a cause eccezionali, dovendosi intendere come tali solamente quegli eventi sui quali il vettore aereo non può esercitare alcun controllo.
Lo sciopero DEI CONTROLLORI DI VOLO può essere ritenuto una circostanza eccezionale?
La Corte di Giustizia UE a tale proposito ritiene che costituiscano circostanze eccezionali solo gli scioperi indetti da personale esterno al vettore, come ad esempio quelli dei controllori di volo, non rientrandovi, invece, quelli indetti dal personale interno alla compagnia aerea, potendo la stessa esercitare il controllo sui propri dipendenti.
Sul punto merita però di essere segnalata una recente pronuncia della Cassazione Civile, n. 4261/2023, ove la Corte ha ritenuto che anche lo sciopero dei controllori di volo, se proclamato con largo anticipo, non integri una circostanza eccezionale in grado di esentare la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria ai propri viaggiatori.