
Le spese sanitarie rappresentano una delle voci più importanti cui i contribuenti si affidano per abbassare il proprio carico fiscale.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. C) del TIUR, infatti, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede la somma di euro 129,11.
A tale proposito è bene ricordare che nella categorie delle spese specialistiche rientrano anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale, oltre alle spese mediche ad essa finalizzate, quali ad esempio quelle sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche (circolare 12 Maggio 2000 95/E risposta 1.1.4).
Ai fini della detrazione è necessario tuttavia che il contribuente sostenga le spese e che i documenti comprovanti l’onere sostenuto siano intestati a lui.
La detrazione, infatti, non spetta se la fattura è intestata al tribunale e non al contribuente, a nulla rilevando che l’onere sia stato sostenuto da quest’ultimo: questo il contenuto della risposta resa dall’Agenzia delle Entrate (n. 625/2021) che ha escluso che il contribuente potesse portare in detrazione la fattura emessa dal consulente tecnico d’ufficio e intestata al Tribunale, ma da lui pagata.