Cosa succede se il cittadino non viene visitato nei tempi previsti dalla prescrizione a causa delle interminabili liste d’attesa presenti in tutto il territorio nazionale per visite ed esami specialistici?
La norma statale di riferimento è il Decreto legislativo n. 124 del 1998, che regolamenta proprio le liste d’attesa e indica che le Regioni, insieme alle Asl locali e agli ospedali, debbano stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la richiesta della prestazione e la sua esecuzione. Tempi massimi che devono essere comunicati dagli operatori dei Cup ai cittadini in modo che essi possano chiedere che la prestazione sia svolta in intramoenia pagando solo il costo del ticket.
Con il diritto, riconosciuto ai pazienti, se le tempistiche previste dal Cup non dovessero venire rispettate, di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute direttamente dalla Ulss.
Cosi recita infatti l’art. 3 comma 13: «Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato […] l’assistito può chiedere chela prestazione venga resa nell’ambito dell’attività liberoprofessionale intramuraria, ponendoa carico dell’azienda unità sanitaria localedi appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale,la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.
Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione».
Nella Regione Veneto la recente circolare del dg Annichiarico dà finalmente applicazione a tale normativa prevedendo che se il CUP fissa la visita oltre i termini prescritti dall’impegnativa del medico, l’utente può chiedere all’Ulss di ricevere la prestazione in regime di libera professione intramuraria pagando al massimo il costo del ticket, o non pagando nulla se risulta esente.
Nella circolare vengono inoltre precisate le modalità di presentazione della richiesta ai fini del suo accoglimento: la richiesta alle Ulss deve avvenire in via formale e con allegate l’impegnativa e il promemoria del CUP, dove si attesta che il primo appuntamento utile proposto non rispetta i tempi di prescrizione.
Importante precisare che non sarà possibile chiedere i rimborsi per visite private esterne che i cittadini abbiano fatto di loro spontanea volontà per anticipare i tempi del Cup.