I nipoti che abbiano perso i nonni a causa di un errore medico hanno diritto al risarcimento del danno
Questo il contenuto dell’ordinanza n. 7743 dell’ 8 aprile 2020, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno, per i nipoti, di essere risarciti, iure proprio, del danno subito a causa della morte dei propri nonni, con specifico riguardo al caso in cui la loro morte sia avvenuta in conseguenza di un’ipotesi di responsabilità medica.
La questione traeva origine dalla vicenda che vedeva come protagonisti alcuni nipoti, i quali, dopo aver perso la propria nonna in seguito ad un intervento chirurgico che le aveva causato una perforazione intestinale, avevano citato in giudizio l’Azienda Sanitaria in cui aveva avuto luogo detto intervento, al fine di sentir accertare la responsabilità dei medici che si erano occupati della donna e di ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, sia iure proprio, sia come eredi della defunta.
Con tale decisione la Cassazione ha, dunque, chiarito che il nipote ha diritto ad essere risarcito per la perdita del nonno, anche se non convivente con il medesimo, una volta provate l’effettività e la consistenza del vincolo parentale esistente.
Il rapporto di convivenza, quindi, non deve essere più ritenuto un requisito indispensabile per l’esistenza del danno parentale, ma può costituire un elemento probatorio utile, insieme ad altri, a dimostrare l’ampiezza e l’intensità del vincolo affettivo che è stato leso, e conseguentemente a determinare l’entità del danno che deve essere risarcito.
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NUOVE SANZIONI PER CHI VIOLA I DIVIETI INTRODOTTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONA VIRUS
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenete le misure urgenti adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CODIVID-19.
Il mancato rispetto delle norme di contenimento di cui all’articolo 1, viene da oggi punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 400 ad euro 3.000. Non si applicano più, invece, le sanzioni contravvenzionali originariamente previste dall’art. 650 del Codice Penale.
Qualora le violazioni siano commesse tramite l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa potrà essere aumentata fino a un terzo. Non è invece prevista la confisca del veicolo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, inoltre, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.
Con queste disposizioni vengono, quindi, sostituite le violazioni penali con sanzioni amministrative.
Si sottolinea che ciò vale anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in questi casi la sanzione amministrativa sarà applicata nella misura minima e ridotta alla metà.
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Depenalizzato il falso in assegno circolare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24165/2019, riportandosi a quanto disposto dalla pronuncia n. 40256/2018 delle Sezioni Unite, ha ribadito come a seguito della depenalizzazione realizzata dal d.lgs. n. 7/2016, il falso in assegno circolare assegno non costituisce più un reato, ma solamente un illecito civile.
In merito a tale fattispecie, infatti, si erano pronunciate le Sezioni Unite della medesima Corte che, con la sentenza n. 40256/2018, avevano affermato che: “in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 del c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 del c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazionedell’ assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata”.
Secondo le Sezioni Unite infatti, la ratio sottesa all’ art. 491 del c.p. “è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati neltitolo”.
Poichè gli assegni circolari sono, di regola, non trasferibili, la non trasferibilità dell’assegno, lo immobilizza in capo al beneficiario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.
Ne consegue la tarsformazione del reato di falso in assegno circolare in illecito civile, a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.
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ANNULLAMENTO AUTOMATICO PER LE MULTE SOTTO I 1000 EURO
La Cassazione con ordinanza n. 1151/2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere tra Equitalia e un contribuente poiché l’art 4 del decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 prevede che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati.
Ha inoltre precisato che non è necessario il provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione. “Trattasi infatti di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell’effetto sostanziale dell’estinzione del debito”.
Lo stralcio si applica ai debiti tributari (ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto) nonché alle multe stradali elevate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
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ILLEGITTIMA LA MULTA SE L’AUTOVELOX E’ APPROVATO, MA NON OMOLOGATO
Il Giudice di Pace di Vigevano con la sentenza n. 275/19 ha accolto il ricorso di un conducente cui era stata notificata una multa per eccesso di velocità ex art. 142, co. 8, Codice della Strada. La velocità era stata rilevata da un apparecchio “Velocar” che, come è emerso in corso di causa, non era stato debitamente omologato, come dovrebbe essere secondo il regolamento di attuazione del Codice della Strada. In detto Regolamento si precisa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il singolo tipo di macchinario e la fabbrica costruttrice ha l’obbligo di costruire tutti gli apparecchi identici a quello approvato. Quindi, le apparecchiature devono essere sottoposte a procedure di omologazione, ovvero procedure più stringenti rispetto all’approvazione, volte all’accertamento della rispondenza dell’apparecchio alle prescrizioni del regolamento.
In conclusione, qualora vi sia l’approvazione, ma non l’omologazione dell’autovelox, la multa deve essere dichiarata illegittima.
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RENDITA VITALIZIA A FAVORE DEL MINORE INVALIDO AL 100% A CAUSA DI ERRORE MEDICO
Il Tribunale di Marsala nella sentenza n. 927/19, rilevata la gravissima menomazione neurologica subita dal neonato al momento della nascita a causa dell’errore dei sanitari, ha appurato come lo stesso necessiti in effetti di assistenza e cure specialistiche per tutta la durata della sua esistenza, stante la sua totale assenza di autonomia. I genitori, nel corso di causa hanno inoltre documentato parte delle spese sostenute per curare e assistere il minore, ad esempio per trasferte e visite, mentre il Tribunale ha valutato in via equitativa quelle che presumibilmente dovranno sostenersi in futuro a causa delle gravi lesioni subite dal minore. Nel compiere tale valutazione “Deve tenersi conto anche delle ulteriori necessità connesse alla assistenza continua del minore medesimo per l’intero arco della giornata, essendo (…) privo di ogni autonomia, da prestarsi a cura di personale qualificato, che, tenuto conto altresì dell’incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale che andrebbero detratte dall’ammontare del risarcimento, inducono a reputare ammissibile il riconoscimento nella specie, a titolo risarcitorio, di un ulteriore importo mensile di euro 1.000 in favore del minore, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi.”
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LA RESPONSABILITA’ DELL’ECOGRAFISTA PER MALFORMAZIONE DEL FETO
È responsabile l’ecografista che diagnostica una normalità morfologica quando, in realtà, gli strumenti a sua disposizione non gli consentono una visione del feto nella sua interezza, in quanto è preciso obbligo del medico informare la futura madre della possibilità di ricorrere a centri più specializzati.
Questo è quanto ha precisato la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 30727/19) che ha tratto origine da un caso in cui i genitori avevano chiamato in causa l’ecografista che non aveva diagnosticato una malformazione al volto del figlio, in quanto al momento dell’ecografia il feto era girato e dunque non poteva essere visto in modo chiaro. In particolare, la Corte richiama la responsabilità del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, II co. C.c., deducendo che in caso di pazienti con sintomi aspecifici, il medico è obbligato a prendere in considerazione tutti i possibili significati, senza trascurarne nessuno, e a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. Pertanto, nel caso di specie, non avendo avuto la possibilità di considerare tutte le possibili patologie, non potendo esaminare il feto nella sua interezza, avrebbe dovuto informare la paziente della possibilità di ricorrere a centri con un più elevato livello di specializzazione.
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I FAMIGLIARI DEL PAZIENTE DANNEGGIATO HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE IN CASO DI INVALIDITA’ PARZIALE
In caso di errore medico che abbia determinato un danno, anche solo parzialmente invalidante, i parenti del danneggiato hanno diritto al risarcimento del danno derivante dal dolore per la menomazione del proprio caro, nonché dal peggioramento della qualità della vita conseguente alla necessità di prestare assistenza. A nulla rileva che l’assistenza sia prestata da una sola o più persone. Questo è quanto recentemente affermato dalla sentenza n. 28220/19 della Corte di Cassazione, che ha altresì precisato che la prova può essere desunta anche solo dalla gravità del danno, purché indicata nell’atto introduttivo del giudizio. E riprendendo un precedente del 2017, ha ribadito che “deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato“.
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I coniugi comproprietari di un appartamento devono essere convocati entrambi in assemblea condominiale
IQuesto il contenuto di una recente sentenza della Corte di Appello di Catania (23 aprile 2019 n. 924), che ha richiamato peraltro un già consolidato orientamento delle Sezioni Unite in virtù del quale viene ritenuto pacifico che la mancata convocazione di uno dei comproprietari in assemblea condominiale comporta un vizio di annullabilità della delibera assembleare adottata in tale sede.
Grava, perciò, sull’amministratore l’onere di aggiornare l’anagrafe dei condomini accertando quale sia il regime patrimoniale tra i coniugi, onde far pervenire ai medesimi le rispettive convocazioni.
Non basta infattti ad evitare l’annullabilità né “l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente e la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo (in quanto, a norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c.,”l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e l’avviso di convocazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”), né l’avvenuta partecipazione del predetto coniuge all’assemblea condominiale (in quanto egli non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta[…])”.
Annullamento che, comunque, può essere richiesto solo dalla parte nei cui confronti è stabilito dalla legge, e quindi nel caso di specie, da parte del coniuge comproprietario non regolarmente convocato.
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